Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
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Servizio attivo
Comunicazione inizio lavori per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
A chi è rivolto
Cittadini del Comune di Cittadella
Descrizione
D.P.R. 380/2001 - Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(alinea così modificato dall'art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015)
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
Regolamento edilizio comunale
Art. 98: Altre opere a corredo degli edifici soggetti ad attività edilizia libera
1. Schematicamente si riportano in seguito alcuni interventi che possono realizzarsi senza alcun atto
autorizzativo assoggettati ad attività edilizia libera:
- forni domestici in muratura funzionati a legna/carbone se aderenti all’edificio e dotati di canna fumaria prolungata oltre la copertura;
- barbecue a gas anche su struttura fissa;
- locali contatori;
- manufatti per il ricovero di animali d’affezione di dimensioni non superiore ad 1 mc.;
- casette sugli alberi di dimensioni non superiori a mc.8;
- piccole serre stagionali (esclusivamente invernali per il riparo delle piante da fiore) nel numero massimo di una per unità immobiliare, con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione con superficie massima di mq. 3,00 ed altezza massima di mt.2,20. Nell’ipotesi di edificio condominiale la superficie massima per ciascuna unità non può eccedere mq. 2,00.
- vetrofanie, nel limite del 50 % della superficie vetrata della singola vetrina;
- insegne luminose o altri elementi pubblicitari collocati all'interno della vetrina del locale negozio;
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici all'interno di edifici (fatto salvo l'eventuale obbligo di deposito del progetto per l'impianto stesso come previsto dal D.M. 37/2008
- sostituzione di infissi (finestre, porte, scuri) escluso fabbricati ricadenti in Centro Storico ed immobili vincolati. Su fabbricati con più di una unità dovrà essere acquisito assenso di tutti gli aventi titolo o, se presente, assenso condominiale;
- sostituzione scritte e/o loghi su insegne e targhe professionali esistenti e autorizzate;
- sostituzione di tende parasole esistenti e autorizzate se non cambiano dimensioni, materiali e tipologia (salvo Centro Storico ed immobili vincolati);
- casette in legno per ricovero attrezzi da giardino di cui al precedente art. 96 se non ricadenti in aree assoggettate a vincolo di tutela D.Lgs 42/2004;
- posa in opera di griglie di protezione all'interno dei fori finestra
- depositi interrati di gas di petrolio liquefatti di capacità massima 13 mc, unità esterne impianti di climatizzazione e antenne paraboliche satellitari se non ricadenti in aree assoggettate a vincolo di tutela D.Lgs 42/2004;
- lapidi a terra nei cimiteri del territorio nel rispetto delle dimensioni previste nell'elaborato grafico allegato alla Delibera di C.C. n. 60 del 14/02/2001 e fatta salva la corresponsione del contributo per servizi cimiteriali.
- Sostituzione per efficientamento energetico delle caldaie fatto salvo i casi previsti dal D.Lgs 28/2011;
- riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma dell'impianto elettrico, igienico e idrotermosanitario, adduzione e distribuzione gas, rete fognaria e rete dei sottoservizi, in assenza di opere murarie;
- Installazione o sostituzione di guaina isolante in copertura sottocoppo;
- Sostituzione del manto di copertura con finitura simile all'esistente (ad esempio è ammessa la sostituzione del coppo con tegola tipo coppo) con esclusione dei fabbricati in Centro Storico;
- tinteggiatura dei fabbricati anche con tonalità diverse con esclusione dei fabbricati in Centro Storico
Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti o la realizzazione di opere in contrasto con il presente R.E. l'Ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. del D.P.R. 380/01, e art.104 (vedi Titolo IV ”Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari”) del presente Regolamento.
Come fare
Cosa serve
Compilare il modulo
- Modulo di comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Cosa si ottiene
Permesso di inizio lavori
Tempi e scadenze
Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie.
Quanto costa
Sono previsti costi amministrativi
Procedure Collegate all'Esito
Contattare l'ufficio preposto.
Accedi al servizio
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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
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