Convivenze di fatto

  • Servizio attivo

La convivenza di fatto è stata istituita con Legge N. 76 - 20.05.16 fra due persone maggiorenni coabitanti, che dichiarano di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e con la volontà di rendersi reciproca assistenza morale e materiale.


A chi è rivolto

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Come fare

Come si costituisce la convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica.
In caso contrario è necessario effettuare prima la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione alla rimanente documentazione prevista. Informazioni su come effettuare la varizione di residenza

Cosa serve

Compilare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto che deve essere sottoscritta da entrambi e presentata con una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
- consegnata diretta all'ufficio anagrafe (residenze) del Comune di Cittadella, anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente; per appuntamento telefonare negli orari di apertura al n. 0499413461-453.
- trasmessa per posta elettronica alla mail ordinaria: protocollo@comune.cittadella.pd.it
- trasmessa per via telematica all'indirizzo pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
- inviata per raccomandata, all’indirizzo:
Comune di Cittadella – Settore Servizi Demografici - Via Indipendenza 41. 35013 Cittadella (PD)
la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del dichiarante devono essere acquisite mediante scanner oppure firmata digitalmente.

  • Dichiarazione di convivenza di fatto
  • Documento identificativo di colui che consegna la dichiarazione
  • Copia fotostatica di quello della persona assente

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto

Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione della convivenza di fatto è eseguita entro due giorni lavorativi dalla chiusura della pratica di residenza, o dalla registrazione al protocollo per coppie già residenti.
Il contratto di convivenza è registrato entro due giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo della richiesta pervenuta dal notaio/avvocato.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo

Procedure Collegate all'Esito

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la poszione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentaizone prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

Contenuto del contratto

Il contratto può contenere:

  1. l’indicazione della residenza;
  2. le  modalità di contribuzione alle necessità della  vita in comune, in relazione alle sostanze di  ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o  casalingo;
  3. il  regime patrimoniale della comunione dei beni,  di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  3. minore età di uno dei conviventi;
  4. interdizione di una delle parti;
  5. condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.

Risoluzione del contratto di  convivenza

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la poszione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentaizone prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

Contenuto del contratto

Il contratto può contenere:

  1. l’indicazione della residenza;
  2. le  modalità di contribuzione alle necessità della  vita in comune, in relazione alle sostanze di  ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o  casalingo;
  3. il  regime patrimoniale della comunione dei beni,  di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  3. minore età di uno dei conviventi;
  4. interdizione di una delle parti;
  5. condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.

Risoluzione del contratto di  convivenza/Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei seguenti casi:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico, come stabilito dall'art. 4 del DPR 30/05/1989, nr. 223.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere presentata con le medesime modalità (tra loro alternative) previste per la costituzione della convivenza di fatto, trasmettendo l'apposita dichiarazione utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica.

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Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio Responsabile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Modulo cessazione convivenza

Modulo cessazione convivenza

Modulo cessazione unilaterale

Modulo cessazione unilaterale

Modulo registrazione convivenza

Modulo registrazione convivenza

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024, ore 14:22

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