Imposta di soggiorno
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Servizio attivo
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definita dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, in materia di turismo, situata nel territorio del Comune di Cittadella.
A chi è rivolto
Qualunque tipo di struttura ricettiva, come definita dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, in materia di turismo, situata nel territorio del Comune di Cittadella, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale
Descrizione
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 29 aprile 2021, n. 13
Sommario
ART. 1 – Oggetto del Regolamento e disciplina del tributo
ART. 2 – Presupposto dell’imposta
ART. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi strumentali nell'applicazione dell'imposta
ART. 4 – Esenzioni
ART. 5 – Misura dell’imposta
ART. 6 – Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
ART. 7 – Versamenti
ART. 8 – Disposizioni in tema di accertamento
ART. 9 – Sanzioni tributarie, ravvedimento operoso e sanzioni non tributarie
ART. 10 – Rimborsi
ART. 11 – Contenzioso
ART. 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
ART. 13 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
Articolo 1
Oggetto del Regolamento e disciplina del tributo
- Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istituita con deliberazione consiliare 21 giugno 2012, n. 17 nel Comune di Cittadella.
Articolo 2
Presupposto dell’imposta
- Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definita dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, in materia di turismo, situata nel territorio del Comune di Cittadella, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale.
- L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa vigente.
Articolo 3
Soggetto passivo e responsabile degli obblighi strumentali nell'applicazione dell'imposta
- Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2 del presente Regolamento. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, sarà onere del gestore della struttura, dell'intermediatore immobiliare e/o del soggetto gestore di portali telematici segnalare al Comune tutti i dati del soggetto passivo per il recupero del tributo.
- L'imposta deve essere versata contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e comunque entro il termine del soggiorno.
- I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cittadella.
- Ai sensi del comma 1-ter, art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180, D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- Ai sensi del comma 5-ter, art. 4, D.Lgs. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D.Lgs. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
Articolo 4
Esenzioni
- Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a)gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Cittadella;
b)i minori entro il sedicesimo anno di età;
c)i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
d)chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
e)i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
f)i portatori di handicap in situazione di gravità con idonea certificazione medica, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
g)gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
h)gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio. - L’esenzione di cui ai punti c), d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Articolo 5
Misura dell’imposta
- L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
- Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
- Nelle strutture di cui all’art. 2, l’imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei cinque pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
- Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
- Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. f) del D.Lgs, 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
Articolo 6
Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
- Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare ed a rendicontare al Comune di Cittadella il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il precettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
- Il gestore della struttura ricettiva dichiara all’Ufficio Tributi del Comune di Cittadella, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili devono essere dichiarati distintamente per misura d’imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell’Amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
- Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.
- Il gestore deve versare al Comune di Cittadella entro il giorno 15 del trimestre successivo, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dal presente comma rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
- Il versamento di cui al comma 4 del presente articolo deve avvenire mediante:- bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale- PAGO PA- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
- Il gestore deve dichiarare al Comune di Cittadella, unitamente all'invio della dichiarazione trimestrale, i dati del soggetto passivo che si è rifiutato di versare l'imposta in modo che gli uffici possano predisporre gli atti per il recupero del tributi. In assenza di tale dichiarazione, l'imposta di soggiorno si intende riscossa e dovrà essere versata al Comune.
- il gestore deve allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune di Cittadella promuovendone la divulgazione.
- il gestore della struttura ricettiva individuato dal comma 4, art. 3 del presente Regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune di Cittadella.
Articolo 7
Versamenti
- Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
- Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza.
Articolo 8
Disposizioni in tema di accertamento
- Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 1, della Legge 160/2019, comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
- Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:
a)invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti, documenti;
b)inviare ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. - Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie.
Articolo 9
Sanzioni tributarie, ravvedimento operoso e sanzioni non tributarie
- Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al trenta per cento dell’importo versato.
- Per l'incompleta o infedele dichiarazione o sua ritardata presentazione alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;.c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso:
- Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis, D.Lgs. n. 267/2000, la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno e la mancata presentazione della comunicazione periodica e della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico del soggetto accertato.
Articolo 10
Rimborsi
- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Cittadella da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
- Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme al Comune di Cittadella.
- Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 10 per trimestre solare.
Articolo 11
Contenzioso
- Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.
Articolo 12
Funzionario responsabile dell'imposta
- Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Dirigente a cui fa capo l'Ufficio Tributi.
- Il Funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
Articolo 13
Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
- Ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il Conto di Gestione delle somme maneggiate a titolo di Imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune di Cittadella il conto reso su Modello 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233, D.Lgs. n. 267/2000.
- Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell’ordinamento tributario ed in particolare i DD.Lgss. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, commi dal 158 al 170, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 7, nonché il Regolamento generale delle Entrate tributarie.
Come fare
Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive. L'imposta deve essere versata contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e comunque entro il termine del soggiorno. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cittadella.
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