Richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi
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Servizio attivo
L'accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990. (articolo così sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005)
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
Descrizione
La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.
Nello specifico si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Come fare
Compilare il modulo scaricabile nella sezione Documenti e consegnarlo al protocollo del Comune di Cittadella oppure inviarlo via PEC.
Cosa serve
La consegna del modulo può essere effettuata da altro soggetto diverso dal firmatario purchè abbia con sè un documento di riconoscimento.
L'istanza verrà smistata dall'ufficio protocollo al settore/servizio depositario del documento originario richiesto.
- Copia del documento di identità del richiedente obbligatoria qualora la firma del richiedente non venga apposta alla presenza dell'incaricato o la pratica venga inviata tramite posta, fax o PEC
- Copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario
Cosa si ottiene
Si ottiene la presa visione, ed eventialmente la copia, di documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza rilevata dal numero di protocollo in entrata, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Se tale termine decorre inutilmente la richiesta si intende non accolta. L’interessato può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Quanto costa
Per la richiesta di accesso agli atti i costi sono articolati come meglio sotto specificato:
- costi di riproduzione come da piano tariffario;
- rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale necessita di marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate;
Procedure Collegate all'Esito
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere .
Art. 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso) (articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Accedi al servizio
Vincoli
Il diritto di accesso è escluso:
- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) (articolo così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005)
Condizioni di servizio
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